Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 33
(Attività cinematografiche e audiovisive)
1. La Regione promuove e valorizza le attività cinematografiche e audiovisive considerandole patrimonio culturale e strumento di comunicazione. In particolare sostiene:
a) i festival, le rassegne, i circuiti e altre iniziative di promozione della cultura cinematografica, compresa la distribuzione di film di qualità con particolare riguardo ai circuiti di cinema d'essai;
b) la produzione, con particolare riguardo ai soggetti operanti in Lombardia, e la sua localizzazione sul territorio lombardo;
c) l'acquisizione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
d) le attività cinematografiche e audiovisive di documentazione del patrimonio storico - artistico e paesaggistico della Lombardia, anche in un'ottica di promozione del cineturismo;
e) la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca, sperimentazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore cinematografico e audiovisivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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