Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 37
(Piani integrati della cultura)
1. La Regione promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati, attraverso i piani integrati della cultura.
2. I piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare, sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie, interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali, per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare.
3. Il contenuto dei piani è definito sulla base delle modalità previste dal programma triennale della cultura di cui all'articolo 9, comma 2.
4. I piani integrati della cultura devono essere presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del piano.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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