Legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-02;31

Art. 2
(Elettorato passivo)
1. Sono eleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per il Presidente della Regione si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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