Legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-02;31

Art. 3
(Cause di ineleggibilità)
1. Sono ineleggibili a Presidente della Regione e a consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento o i segretari generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano il comando nel territorio della Regione;
d) i magistrati, anche se componenti della magistratura onoraria, delle corti di appello e dei tribunali, i giudici di pace, nonché i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e della sezione regionale della Corte dei Conti e i componenti delle commissioni tributarie che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
e) i giudici della Corte costituzionale, i magistrati della Corte di cassazione, i magistrati del Consiglio di Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, i componenti del Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche, i magistrati della sezione centrale della Corte dei conti e i componenti degli organi di giustizia dell'Unione europea;
f) coloro che ricoprono le cariche di presidente o componente dell'organo collegiale, nonché i soggetti che svolgono incarichi amministrativi di vertice, negli organismi di garanzia e vigilanza e nelle Autorità indipendenti statali e regionali, compreso il Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 62 dello Statuto d'autonomia;
g) gli ecclesiastici o i ministri di culto e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
h) i segretari generali, i dirigenti e il personale dipendente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lett. k);
i) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia e agli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) (di seguito denominati: enti del sistema regionale), salvo quanto previsto dalla lettera j);
j) limitatamente al sistema sanitario, sociosanitario e sociale integrato lombardo, i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari o i direttori sociosanitari, nonché, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anche i componenti del consiglio di amministrazione e i direttori scientifici;
k) i componenti degli organi di gestione o di amministrazione, l'amministratore delegato, l'amministratore unico, il direttore generale, i legali rappresentanti e i dirigenti delle società in relazione alle quali la Regione detiene una partecipazione superiore al cinquanta per cento o sulle quali comunque esercita il controllo, anche in forma indiretta;
l) i componenti della Commissione garante dello Statuto, il Difensore regionale o il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza, nonché i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia;
m) i componenti degli organi delle agenzie regionali istituite con legge regionale della Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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