Legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-02;31

Art. 4
(Procedura per l'accertamento e la rimozione delle cause di ineleggibilità - annullamento dell'elezione e decadenza dalla carica)
1. Quando per il Presidente della Regione o per un consigliere regionale sussista una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 3, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio, provvede alla contestazione, all'accertamento e ai successivi adempimenti.
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o collocamento in aspettativa, con effettiva astensione da ogni atto inerente alla relativa funzione o carica, compresa l'ordinaria amministrazione, fatti salvi gli atti dovuti, urgenti e improrogabili.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la rimozione delle cause di ineleggibilità si perfeziona il giorno dell'invio all'organo o soggetto competente della comunicazione recante dimissioni, richiesta di trasferimento, richiesta di revoca dell'incarico o del comando o richiesta di collocamento in aspettativa. A tal fine, la comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata con firma digitale o consegna al protocollo dell'ente. La rimozione delle cause di ineleggibilità ha effetto indipendentemente dalla accettazione delle dimissioni o dall'effettivo trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, o del collocamento in aspettativa.
4. La mancata rimozione delle cause di ineleggibilità o la mancata effettiva astensione da ogni atto inerente alla funzione o carica, come previsto dal comma 2, comporta l'annullamento dell'elezione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento generale del Consiglio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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