Legge Regionale 2 dicembre 2016 , n. 31

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale

(BURL n. 49, suppl. del 05 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-02;31

Art. 8
(Disciplina applicabile agli assessori regionali e ai sottosegretari non appartenenti al Consiglio regionale)
1. Gli assessori regionali non appartenenti al Consiglio regionale e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto d'autonomia non appartenenti al Consiglio regionale, ai fini della loro nomina e durante l'esercizio del mandato, devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste per il Presidente della Regione e per i consiglieri regionali.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
3. L'accertamento e la contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità degli assessori e dei sottosegretari di cui al comma 1è effettuato nei modi previsti dal Regolamento generale del Consiglio.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 trova applicazione quanto previsto dall'articolo 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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