Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 34

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;34

Art. 6
(Adesione della Regione al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi')
1. La Regione, in attuazione degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008) e conformemente all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 aderisce al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), di cui al Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, così come modificato dal Regolamento UE n. 1302/2013 del 17 dicembre 2013, denominato 'Alleanza Interregionale per il Corridoio Reno-Alpi' e costituito al fine di rafforzare e coordinare congiuntamente lo sviluppo territoriale e integrato del Corridoio Multimodale Reno Alpi.
2. La Giunta è autorizzata a compiere gli atti connessi alla partecipazione della Regione al GECT, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, nonché della Convenzione istitutiva del 24 aprile 2015 e dello Statuto del GECT.
3. In preparazione alla partecipazione della Regione alle assemblee del GECT convocate per l'adozione della strategia generale settennale, del piano annuale di lavoro e del bilancio annuale e rendiconto del Gruppo di Cooperazione, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato predispone una relazione circa le attività compiute dal GECT, i contenuti dei piani e gli indirizzi di azione e gli obiettivi infrastrutturali sottoposti ai soci del Gruppo di Cooperazione per l'approvazione e circa la posizione in merito della Regione e la presenta alle commissioni consiliari competenti per i rapporti con l'Unione Europea e in materia di infrastrutture e trasporti, convocate in seduta congiunta ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento generale del Consiglio regionale, che hanno facoltà di esprimere raccomandazioni nei confronti della Giunta.
4. La Regione partecipa alle spese di funzionamento del GECT con una quota annua fino ad un massimo di euro 10.000,00. A tal fine è autorizzata la corrispondente spesa a valere sulla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 01 'Spesa corrente' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale di stabilità 2017-2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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