Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 34

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;34

Art. 7
(Piano di riordino e riorganizzazione degli enti del sistema regionale e abrogazione dell'articolo 3 della l.r. 14/2016)(4)
1. La Giunta regionale approva un piano di riordino e riorganizzazione degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007), nonché delle società a partecipazione regionale e delle fondazioni istituite dalla Regione, di cui all'allegato A2 della stessa l.r. 30/2006. La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).(5)
2. Il piano di riordino e riorganizzazione è finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, degli enti di cui al comma 1.
3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e obiettivi:
a) contenimento della spesa e dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli uffici e degli organi amministrativi e di controllo, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
b) esercizio delle funzioni secondo modalità che garantiscano la regolarità, l'efficacia e l'efficienza della gestione, ai fini della realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, della valorizzazione degli investimenti e del territorio lombardo, nonché della salvaguardia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, anche mediante internalizzazione in Regione Lombardia di tali funzioni e delle attività svolte dagli enti di cui al comma 1, laddove rappresenti l'opzione più efficiente sotto ogni profilo;
c) riassetto degli enti che svolgono attività similari, anche mediante processi di integrazione e accorpamento in base alle competenze a essi attribuite e alle specifiche finalità istituzionali;
d) alienazione delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
e) dismissione o alienazione delle partecipazioni, anche indirette, in società diverse da quelle di cui alla lettera d) e in fondazioni, ritenute non strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, anche a seguito di una valutazione comparativa rispetto a servizi analoghi resi da operatori attivi a livello nazionale e internazionale;
f) fusione con altre società pubbliche, anche ove partecipate da altre amministrazioni pubbliche, che svolgono attività analoghe o similari, al fine di conseguire, anche attraverso la valorizzazione di economie di scala, un servizio più efficiente.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale è istituita una cabina di regia inter-assessorile, con funzioni di indirizzo e coordinamento per la redazione del piano di cui al comma 1, per l'adozione delle relative misure attuative di ordine amministrativo e per il monitoraggio dell'applicazione del piano e per la proposta di ulteriori misure di razionalizzazione, anche di carattere legislativo.
5. La Giunta regionale approva il piano, previo parere della commissione consiliare competente, entro il 30 settembre 2017.(6)
6. La Giunta regionale informa la commissione consiliare competente delle iniziative amministrative di riordino e di riorganizzazione promosse in attuazione del piano.
7. L'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016)(7)è abrogato.
8. Nelle more della elaborazione del piano di riordino e organizzazione di cui al comma 1, ai fini dell'internalizzazione dei costi relativi all'Osservatorio di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) è ridotto il contributo di gestione di Lombardia Informatica s.p.a. di un importo fino a 350.000,00 euro. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate modalità e termini previa verifica con la società.
9. Al dirigente preposto al funzionamento dell'Osservatorio è attribuibile, a decorrere dal 2017 e fino al 31 marzo 2023, la funzione di cui all'articolo 25, comma 3, lett. b), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).(8)
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 2016, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 3 aprile 2019, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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