Legge Regionale 29 dicembre 2016 , n. 34

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;34

Art. 11
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 2 bis le parole 'entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'entro centoventi giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di avvio del procedimento di completamento del riordino di cui al comma 1, inviata dalla struttura regionale competente a ciascun consorzio di bonifica di primo grado interessato, rispettivamente, dalle procedure di soppressione e di incorporazione previste dal presente articolo. Fermo restando il rispetto del termine di cui al comma 9 bis, la Regione invia le comunicazioni di cui al precedente periodo ai singoli consorzi che, all'esito delle verifiche di volta in volta effettuate dalla struttura regionale competente, risultino soggetti alla procedura di riordino di cui al comma 1.';
b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
'9 bis. La Regione conclude le procedure di completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017).'.
2. Le modifiche alla l.r. 25/2011 di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il provvedimento della Giunta regionale, previsto dal comma 2 dell'articolo 2 bis della stessa l.r. 25/2011, sia approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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