Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.
1 bis. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di sentieri e strade di montagna di interesse storico al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico presente sul territorio regionale e le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività, anche con riferimento agli aspetti ambientale, paesaggistico e culturale.(3)
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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