Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:
a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);
b) sentieri alpinistici: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;
c) vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;
d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente.
d bis) sentieri di montagna di interesse storico: tracciati formatisi naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato ad opera dell’uomo o degli animali, in un percorso privo di incertezze e ambiguità, visibile e permanente, presenti lungo l’arco alpino lombardo, con riconosciuto valore storico.(5)
2. Ai fini della presente legge si intendono per enti territorialmente competenti:
a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni;
c) i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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