Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 10
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono definiti:
a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);
b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT;
c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica.
2. Il regolamento di cui al comma 1è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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