Legge Regionale 27 febbraio 2017 , n. 5

Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 9, suppl. del 01 Marzo 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-02-27;5

Art. 10 ter(29)
(Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico)
1. È istituito il Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico. L’inserimento nel Registro avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)”, la Giunta regionale integra il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia’) definendo i criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico, nonché le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del Registro di cui al comma 1.
NOTE:
1. Il titolo della legge è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
29. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 23 luglio 2021, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi