Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 4
(Modifiche agli articoli 39, 40, 41 e 59 della l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
'Art. 39
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie con stanziamento di sola competenza.
2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono disposti con decreto del dirigente dei servizi finanziari su richiesta del direttore generale competente per materia.
3. Sono considerate spese obbligatorie quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa reclamate dai creditori e quelle relative ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione.
4. Sul fondo di riserva per le spese obbligatorie non è possibile in alcun caso imputare spese.
5. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie possono essere disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
b) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'Art. 40
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nella parte corrente dello stato della spesa del bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste con stanziamento di sola competenza determinato in misura non superiore allo 0,5 per cento del totale delle spese correnti autonome al netto di quelle relative al perimetro sanitario.
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste può essere impiegato per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie di cui all'articolo 39, comma 2, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, integrando gli stanziamenti di capitoli esistenti o finanziando capitoli di nuova istituzione.
3. Sul fondo di riserva per le spese impreviste non è possibile in alcun caso imputare spese.
4. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno. In ogni caso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicati, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
c) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:
'Art. 41
(Fondo di riserva del bilancio di cassa)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), del d.lgs. 118/2011è iscritto, nel solo bilancio di cassa, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsioni iniziali o di successive variazioni del bilancio.
2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.
3. I prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le relative destinazioni e integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa sono disposti entro il 31 dicembre di ciascun anno con decreto del dirigente dei servizi finanziari, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da comunicare, entro dieci giorni, al Consiglio regionale.';
d) il comma 8 bis dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
'8 bis. Nel corso dell'esercizio finanziario devono essere prenotati gli impegni relativi alle procedure in fase di indizione per le forniture di beni e servizi. Qualora, entro il termine dell'esercizio, la Regione non abbia assunto l'obbligazione di spesa verso i terzi, gli impegni prenotati decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Nel caso in cui i tempi di espletamento delle gare indette dovessero dilatarsi oltre le previsioni iniziali sono consentite prenotazioni di impegno anche oltre il triennio.'.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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