Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 7
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 34/2016 e conseguenti disposizioni in tema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi ICT)
1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2017)(7), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1è aggiunto il seguente periodo: 'La presente disposizione non si applica alle partecipazioni detenute dalla Regione in società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).';
b) al comma 5 le parole 'entro novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 4' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 settembre 2017'.
2. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del piano di riordino e riorganizzazione di cui all'articolo 7 della l.r. 34/2016, la società Lombardia Informatica s.p.a. può svolgere attività di centrale di committenza, ai sensi e nel rispetto della normativa statale in materia di contratti pubblici, per l'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività da parte della Regione e degli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007).(8)
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 512 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) e del ruolo di soggetto aggregatore dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) s.p.a., nonché in relazione alle procedure e alle categorie di beni e servizi individuate nella programmazione integrata di sistema condivisa nell'ambito del Tavolo Tecnico degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3 ter, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008).(8)
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 29 dicembre 2016, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Il comma è abrogato sotto condizione dall'art. 23, comma 5, lett. c) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese ai sensi degli artt. 2504 e 2504-bis, comma 2 del codice civile (vedi art. 23, comma 5 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi