Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15

Legge di semplificazione 2017

(BURL n. 22, suppl. del 30 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-26;15

Art. 10
(Disposizioni in tema di decadenza di comitati e altri organismi)
1. In caso di cessazione contestuale anticipata, per dimissioni o per altre cause, della maggioranza dei componenti dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), del Comitato di cui all'articolo 20 della l.r. 20/2008, del Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), nonché del Consiglio di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), l'intero organismo decade ed è ricostituito, secondo le ordinarie procedure di nomina, entro sessanta giorni dal venir meno della maggioranza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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