Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 3
(Formazione congiunta degli operatori)
1. La Regione, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile, le università, l'Ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le ASST coinvolte nell'area penale e penitenziaria e territorialmente competenti e con il coinvolgimento degli enti di formazione accreditati, promuove e sostiene, in forma complementare e in un'ottica di rete, percorsi di formazione a carattere interdisciplinare su specifiche tematiche, con particolare attenzione ai corsi di lingua straniera, rivolti a soggetti, sia dell'amministrazione pubblica sia del terzo settore e del volontariato, che intervengono a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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