Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 6
(Attività di assistenza alla persona e alle famiglie)
1. La Regione promuove, sostiene e finanzia interventi e progetti in area penale interna ed esterna volti a mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della propria famiglia, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori.
2. La Regione concorre, anche d'intesa con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, alla progettazione e all'erogazione di:
a) interventi di assistenza alle famiglie e di supporto alla genitorialità;
b) interventi finalizzati a migliorare le condizioni di vita della popolazione femminile sottoposta a provvedimento dell'Autorità giudiziaria;
c) interventi finalizzati a favorire misure alternative alla detenzione per le donne con figli minori.
3. La Regione promuove percorsi di inclusione attraverso progetti di accoglienza abitativa temporanea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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