Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 33

Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo III 'Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca' della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;33

Art. 2
(Carattere sperimentale della disciplina introdotta dagli articoli 29, 31, 33 e 34 della l.r. 33/2009)
1. La disciplina dettata dagli articoli 29, 31, 33 e 34 di cui al Titolo III della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), introdotta dalla presente legge, avviene in via sperimentale per un periodo di cinque anni, al termine del quale la Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, valuta i risultati della sperimentazione. La Regione, in collaborazione con il Ministero della Salute, effettua una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione al fine di individuare eventuali interventi correttivi.(3)(4)
NOTE:
3. La Corte costituzionale, con sentenza n. 249/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 nella parte in cui non prevede che la Regione effettui una prima verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi correttivi, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR). Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 39, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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