Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 7
(Interventi pubblici)
1. I terreni agricoli e forestali appartenenti agli enti pubblici territoriali e i beni trasferiti al patrimonio dei comuni in seguito a confisca alla mafia ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) possono essere concessi in uso in via prioritaria alle fattorie sociali.
2. Nelle gare indette da enti pubblici per l'assegnazione dei servizi di ristorazione possono essere previsti criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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