Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 7 ter
(Sanzioni)(11)
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 162 della l.r. 31/2008, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 chi esercita l'attività di fattoria sociale in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento specificati nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a 1.000 chi non rispetta gli obblighi definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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