Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 42

Legge di stabilità 2018 - 2020

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;42

Art. 4
(Istituzione della dote merci ferroviaria)
1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci, a integrazione delle misure di incentivazione di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2016'), articolo 1, commi 648 e 649, alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2018/2020 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 annui, per il triennio 2018, 2019 e 2020, quale contributo - di seguito denominato 'Dote merci ferroviaria' - per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e tradizionale merci in arrivo o in partenza da scali ferroviari e terminal intermodali presenti in Lombardia'.
2. Il contributo di cui al comma 1è destinato a imprese che si impegnano a mantenere o incrementare il volume di traffico merci ferroviario, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina nazionale. Con provvedimento della Giunta sono definiti i criteri per l'assegnazione e le modalità di gestione del contributo in coerenza con la disciplina nazionale e con l'eventuale intesa operativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nel rispetto dei vincoli e dei principi di cui alla decisione della Commissione europea n. C(2016)7676 del 24 novembre 2016.
3. La spesa di cui al comma 1è rideterminabile con legge annuale di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011, ed è inclusa nelle autorizzazioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge; alla stessa è assicurata copertura finanziaria per il triennio 2018-2020 nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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