Legge Regionale 28 settembre 2018 , n. 13

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13

Art. 5
(Raccordo con altri organismi di controllo)
1. Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'Organismo regionale per le attività di controllo opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con il responsabile della struttura organizzativa preposta all’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all’articolo 6 della l.r. 17/2014,con l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), con il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013), nonché con l'Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). L'Organismo regionale per le attività di controllo promuove altresì la collaborazione con la Corte dei conti, previa apposita intesa stipulata dalla Regione. L'Organismo riceve dal Difensore regionale le segnalazioni sugli interventi posti in essere e le relazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale).(6)
2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, il responsabile della struttura organizzativa preposta all’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all’articolo 6 della l.r. 17/2014 partecipano senza diritto di voto alle sedute dell’Organismo regionale per le attività di controllo, pur non facendone parte.(7)
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, l'Organismo regionale per le attività di controllo opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti le materie d'interesse della propria attività di controllo disponibili presso le stesse, anche ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 3, comma 4.
4. L'Organismo regionale per le attività di controllo assicura adeguate forme di coordinamento, impulso, condivisione di buone pratiche e dotazione di strumenti finalizzati a rafforzare il ruolo e a sostenere l'attività degli organi di controllo decentrati negli enti del sistema regionale, garantendone l'indipendenza e la terzietà e favorendo l'integrazione tra organismi, attività e strumenti di controllo centrali e decentrati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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