Legge Regionale 28 settembre 2018 , n. 13

Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13

Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per l'attività dell'Organismo regionale per le attività di controllo, istituito ai sensi della presente legge, quantificate per dieci dodicesimi in euro 412.176,00 per l'anno 2019 e in euro 494.611,00 rispettivamente, per il 2020 e il 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2019-2021.(10)
2. Le spese di cui al comma 1 sono rideterminabili con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
NOTE:
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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