Legge Regionale 4 dicembre 2018 , n. 17

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018

(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17

Art. 22
(Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modifica degli articoli 3, 6, 11 e inserimento del nuovo articolo 5 bis della l.r. 5/2010)
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(23) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:
'd ter) supporto ai fini della valutazione preliminare richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, ove richiesto dall'autorità competente.';
b) dopo l'articolo 5è inserito il seguente:
'5 bis
(Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale)
1. La fase di consultazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 152/2006è svolta dall'autorità competente di cui all'articolo 2 e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul sito web http//silvia.regione.lombardia.it, della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente.';
c) dopo il comma 2 dell'articolo 6è aggiunto il seguente:
'2 bis. In caso di trasmissione incompleta, da parte del proponente, della documentazione richiesta entro il termine di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, la domanda si intende respinta e l'autorità competente di cui all'articolo 2 procede all'archiviazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018).';
d) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
'Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale';
2) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del d.lgs. 152/2006. Nelle more dell'adeguamento del regolamento a quanto previsto dal presente comma, l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, previo coinvolgimento degli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento per l'espressione del parere regionale.';
3) ai commi 1 bis e 1 ter dopo le parole 'il parere' sono aggiunte le seguenti: 'sui progetti in VIA in sede statale'.
NOTE:
23. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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