Legge Regionale 6 dicembre 2018 , n. 22

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22

Art. 3
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime vulnerabili di cui all'articolo 90 quater del codice di procedura penale, mediante le informazioni indicate nel comma 2;
b) esegue una mappatura dei diversi soggetti e organismi che operano, a vario titolo, nel territorio lombardo, al fine di offrire sostegno, assistenza, protezione di carattere sanitario, sociale, legale, psicologico alle vittime, nonché i diversi soggetti che, sul tema del sostegno alle vittime e della diffusione della legalità, realizzano interventi di formazione, educazione, mediazione e sensibilizzazione;
c) collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
d) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
e) promuove la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'articolo 2;
f) promuove azioni affinché sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
g) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
h) può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'articolo 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
i) promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni, nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
j) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinché a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle forze dell'ordine;
k) promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
l) favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.
2. Il Garante informa i soggetti di cui all'articolo 2 che ne fanno richiesta in merito a:
a) tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
b) forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, tra i quali gli ordini professionali di riferimento, anche per quanto attiene al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della Regione e di altri enti;
c) misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere), 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), 3 luglio 2012, n. 11 (Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza), 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità) e 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta).
3. Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni, tra i quali gli ordini professionali, e si coordina con il Difensore regionale e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all’attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.(2)
3 bis. Per lo svolgimento delle attività di tutela in sede amministrativa e giudiziaria necessaria all’esercizio della funzione di cui al comma 1, lett. a), d) e h), il Garante può trattare anche le categorie di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio; è, a tal fine, consentita la loro raccolta, nonché la loro elaborazione, cancellazione, registrazione, organizzazione e conservazione presso gli uffici preposti al supporto del Garante. I dati personali di cui al periodo precedente possono essere comunicati alle competenti strutture regionali per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati e alle autorità competenti a ricevere le segnalazioni dal Garante, nel rispetto delle misure previste dalle relative disposizioni normative di riferimento per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. La diffusione di dati è ammessa solamente in forma statistica. Il Garante e il personale della relativa struttura di supporto sono tenuti al segreto in merito agli atti, notizie e informazioni di cui sono venuti a conoscenza per le ragioni del loro ufficio, in conformità alle disposizioni che regolano la materia e agli atti assunti dal Consiglio regionale e dai suoi organi in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori modalità di trattamento dei dati personali necessarie all’esercizio delle funzioni assegnate al Garante, nonché ulteriori misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato possono essere definite con regolamento ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 1, del decreto legislativo 196/2003.(3)
3 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.(4)
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10. L'articolo è stato modificato anche dall'art. 7, comma 2, lettera b) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale), pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024 nonché l'art. 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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