Legge Regionale 6 dicembre 2018 , n. 22

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22

Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle loro possibili soluzioni;
d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'a rticolo 2 emerse nell'esercizio delle funzioni previste.
2. Il Consiglio regionale esamina la relazione annuale secondo quanto previsto dall'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi