Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 4
(Modifiche agli artt. 28 sexies, 55 e 59 della l.r. 34/1978 e all’art. 1 della l.r. 23/2018)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 28 sexies, le parole 'ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, ai comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti,' sono sostituite dalle seguenti: 'ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica,';
b) la lettera c ter) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è soppressa;
c) dopo il comma 2 bis dell'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
'2 ter. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis si applica agli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della l.r. 30/2006 limitatamente ai rapporti tra la Giunta regionale e gli stessi enti sanitari.
2 quater. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 ter regolando i rapporti tra la Giunta regionale e gli enti sanitari.';
d) al secondo periodo del comma 8 quinquies dell'articolo 59, le parole 'non costituiscono debito fuori bilancio le spese registrate con impegno assunto al momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputato agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile.' sono sostituite dalle seguenti: 'l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa ed è successivo al perfezionamento dell'obbligazione giuridica; gli impegni relativi a spese per acquisizione di beni e servizi devono essere pertanto assunti preventivamente alla fornitura dei beni o alla prestazione dei servizi nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputati agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile; in caso contrario si attiva la procedura di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011.';
e) dopo il comma 8 quinquies dell'articolo 59 sono aggiunti i seguenti:
'8 sexies. In presenza di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il dirigente competente per materia, contestualmente alla presentazione dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della legittimità, può autorizzarne il pagamento per evitare il prodursi di oneri finanziari accessori.
8 septies. La disposizione di cui al comma 8 sexies si applica anche ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze divenute esecutive già alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.''.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019)(6)è abrogato.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2018, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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