Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 14
(Modifiche all’art. 10.2 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 10.2 sono inseriti i seguenti:
'3.1. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo relative all'attuazione di quanto disposto al comma 3. A tale fine si avvale del supporto di un osservatorio per la promozione dell'uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, presso la competente struttura regionale, con compiti di studio, analisi, monitoraggio e di formulazione di proposte. Dell'osservatorio possono far parte anche esperti in materia agroalimentare esterni all'amministrazione.
3.2. L'osservatorio di cui al comma 3.1. è costituito con deliberazione della Giunta regionale che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.'.
NOTE:
16. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi