Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 23
(Modifiche all’art. 3 della l.r. 5/2017)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)(25) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 3è inserito il seguente:
'1 bis. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può apportare ai percorsi proposti dagli enti territorialmente competenti rettifiche o integrazioni necessarie a renderli corrispondenti ai tracciati cartografici nella disponibilità della Regione e ai dati correlati, nonché ad assicurare continuità geometriche dei tracciati stessi. La struttura regionale competente, con il supporto di ERSAF, può altresì apportare rettifiche o integrazioni in base ad informazioni acquisite dalle province e dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 1, lettera a).';
b) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Nella fase di prima applicazione è facoltà della Regione inoltrare agli enti che non abbiano trasmesso banche dati di percorsi già esistenti proposte d'inserimento nel catasto di tratti di percorso dagli stessi enti gestiti o anche di loro proprietà o sui quali risultano titolari di diritti reali, con richiesta di far pervenire osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle proposte. In caso di mancate osservazioni nel termine indicato, i tratti di percorso oggetto della proposta d'inserimento sono recepiti nel catasto, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4. Qualora invece pervengano osservazioni, la Regione, con il supporto di ERSAF, valuta nei trenta giorni successivi e sentito l'ente interessato se procedere al recepimento totale o parziale dei tratti di percorso proposti, con eventuali integrazioni anche ai fini della connessione con gli stessi tratti, e fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 4.';
c) al primo periodo del comma 5 bis dell'articolo 3, le parole 'al comma 3' sono sostituite dalle seguenti: 'ai commi 3 e 3 bis'.
NOTE:
25. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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