Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 9

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9

Art. 41
1. All'articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(46)è apportata la seguente modifica:
a) il secondo periodo del comma 2è sostituito dai seguenti:
'In alternativa a quanto previsto sugli oneri per l'assicurazione di cui al precedente periodo, la Giunta regionale può sostenere direttamente gli oneri per l'assicurazione del personale preposto all'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ovvero dei direttori delle operazioni di spegnimento, dei capisquadra e dei volontari antincendio boschivo. La Giunta regionale sostiene direttamente gli oneri per i programmi di intervento antincendio su scala regionale e può instaurare rapporti di collaborazione con i Carabinieri Forestali, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Organizzazioni di volontariato.'.
2. In caso di scelta, da parte della Regione, della modalità di sostegno diretto degli oneri per l'assicurazione del personale preposto all'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 31/2008, come modificata dal presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono definite condizioni assicurative uniformi e i massimali da applicare su tutto il territorio regionale, nonché la data di decorrenza dell'applicazione delle nuove modalità di copertura assicurativa.
NOTE:
46. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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