Legge Regionale 29 ottobre 2019 , n. 17

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi

(BURL n. 44, suppl. del 31 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-29;17

Art. 5
(Interventi in ambito sanitario)
1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con diagnosi di DSA attraverso:
a) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione anche in collaborazione con le istituzioni universitarie;
b) la previsione in ogni Unità Operativa di Neuropsichiatria per l'Infanzia-Adolescenza (UONPIA) di operatori specializzati nei DSA;
c) la predisposizione di iniziative volte a favorire l'individuazione precoce dei segnali predittivi e il monitoraggio dei DSA;
d) la predisposizione di attività di screening volte a favorire l'individuazione precoce e il monitoraggio dei DSA in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
2. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e delle istituzioni formative regionali, determina le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), secondo il Protocollo d'Intesa di cui all'articolo 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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