Legge Regionale 29 ottobre 2019 , n. 17

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi

(BURL n. 44, suppl. del 31 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-29;17

Art. 10
(Disposizione transitoria)
1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 4 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento) e relativi atti attuativi. Ai procedimenti amministrativi pendenti si applicano, fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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