Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 21

Seconda legge di semplificazione 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;21

Art. 5
(Modifiche agli articoli 7, 26 e 42 della l.r. 6/2012 e all’articolo 47 della l.r. 9/2019)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 10 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:
'10. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:
a) da Regione Lombardia, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 11, in ragione del 10 per cento delle quote;
b) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
d) da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ferma restando la possibilità di più ampia adesione qualora prevista dallo Statuto.

10.1. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti all'agenzia per il trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
a) al comune di Milano è riservata almeno il 40 per cento delle quote;
b) alle province e alla Città metropolitana di Milano è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
c) ai comuni capoluogo, con l'eccezione di Milano, è riservato il 20 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 10 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
d) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.

La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia o Città metropolitana non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia o alla Città metropolitana e assegnate in parti eguali alle altre province, nonché alla Città metropolitana partecipanti alla agenzia.

10.2. Le quote di partecipazione dei singoli enti aderenti alle agenzie partecipate da due o tre province, a eccezione dell'agenzia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
a) alle province è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
b) ai comuni capoluogo è riservato il 40 per cento delle quote, ripartite tra gli enti:
1) in parti eguali per il 20 per cento delle quote;
2) sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, per la restante parte;
c) ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018. Tale quota viene aggiornata a cura delle singole assemblee in caso di adesione di ulteriori comuni.

La somma delle quote degli enti insistenti nella medesima provincia non può essere superiore al 50 per cento delle quote complessive. Le quote eventualmente eccedenti tale limite sono detratte dalle quote attribuite alla provincia e assegnate in parti eguali alle altre province partecipanti alla agenzia.

10.3. Le quote di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:
a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l'80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti;
b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti alla agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018.


10.4. Le assemblee ed i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati entro dieci mesi dalla deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. A tal fine l'assemblea dell'agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. L'assemblea dei sindaci o la conferenza metropolitana di cui alla legge 56/2014 nomina i rappresentanti dei comuni non capoluogo nell'assemblea dell'agenzia del trasporto pubblico locale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3. I consigli di amministrazione, i direttori e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo, fatta salva la scadenza naturale dei rispettivi contratti.

10.5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di semplificazione 2019', le decisioni di cui al comma 10 bis, lettere a), b) e c) sono assunte dall'assemblea dell'agenzia con la partecipazione di almeno la metà dei soci e a maggioranza dei quattro quinti delle quote.

10.6. Qualora le agenzie non provvedano ad attuare, nei termini stabiliti, quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, è applicata la sanzione di cui all'articolo 60, comma 6.

10.7. Sono fatti salvi gli atti adottati dalle assemblee e dai consigli di amministrazione delle agenzie alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di semplificazione 2019'.';
b) al comma 11 dell'articolo 7 dopo le parole 'la Regione', le parole 'può partecipare' sono sostituite dalla seguente: 'partecipa';
c) alla rubrica dell'articolo 26 la parola 'formulazione' è sostituita dalla seguente: 'formazione';
d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 è abrogata;
e) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 26 le parole 'dal regolamento regionale di cui all'articolo 24' sono sostituite dalle seguenti: 'dai regolamenti provinciali e della Città metropolitana.';
f) all'inizio del comma 6 ter dell'articolo 42 sono inserite le seguenti parole: 'Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 ter 1,';
g) dopo il comma 6 ter dell'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
'6 ter 1. La disposizione di cui al comma 6 bis si applica sino alla data di effettiva operatività dell'archivio stradale regionale individuata con decreto del dirigente competente. Sino a tale data il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992 sono sostituiti dalle cartografie o dagli elenchi di strade pubblicati sui siti istituzionali degli enti proprietari.
6 ter 2. In conformità ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e per garantire la massima semplificazione e la gestione in tempo reale delle domande autorizzatorie, i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione utilizzano il programma informatico messo a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia.';
h) all'alinea del comma 6 quater dell'articolo 42 dopo le parole 'elenchi di strade di cui ai commi 6 bis e 6 ter,' sono inserite le seguenti: 'dei mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), del d.lgs. 285/1992, che non superino i limiti di massa di cui all'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 285/1992 e i limiti dimensionali di cui all'articolo 61 del medesimo d.lgs. 285/1992, nonché';
i) alla lettera a) del comma 6 quater dell'articolo 42 le parole 'mezzi d'opera,' sono soppresse.
2. L'abrogazione disposta dalla lettera d) del comma 1 è efficace a decorrere dal 1° marzo 2020. A tale data i rappresentanti della Giunta regionale che risultino componenti di commissioni tecniche provinciali, nominate ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 6/2012, cessano dal rispettivo incarico. Le province e la Città metropolitana di Milano adottano i provvedimenti conseguenti per garantire il funzionamento delle suddette commissioni.
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019)(8)è sostituita dalla seguente:
'b) alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 42, comma 6 ter 1, della l.r. 6/2012, il comma 6 bis è abrogato.'.
NOTE:
7. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 163/2021 Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 6 giugno 2019, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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