Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 1
(Modifica alla l.r. 20/1989 - Istituzione della Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso)
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo)(1)è inserito il seguente:
'Art. 7 bis
(Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso)
1. E' istituita presso la Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e confronto, anche con gli enti locali, in relazione all'attività della Regione negli ambiti d'intervento di cui al comma 2 nonché di studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra le religioni.
2. La Consulta, su richiesta della Giunta regionale, si esprime ai fini della definizione e attuazione di interventi concernenti politiche di integrazione per le quali assumano particolare rilievo le pluralità di orientamento religioso, con riguardo ai seguenti ambiti:
a) servizi sociali e sociosanitari;
b) istruzione e formazione professionale;
c) pari opportunità e politiche per la famiglia;
d) politiche attive del lavoro.

3. La Consulta, coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composta da due rappresentanti per ognuna delle seguenti comunità religiose aventi una presenza diffusa sul territorio:
a) chiesa cristiana cattolica;
b) chiese cristiane ortodosse;
c) chiese cristiane protestanti;
d) chiese cristiane copte;
e) comunità islamiche;
f) comunità ebraiche;
g) comunità buddiste;
h) comunità evangeliche;
i) comunità induiste;
l) comunità sikh.

4. Ciascuna comunità religiosa designa, su invito del Presidente della Regione, i propri rappresentanti secondo la propria autonomia. Con le stesse modalità si procede all'eventuale sostituzione dei rappresentanti stessi.
5. Ai fini del confronto con gli enti locali di cui al comma 1, partecipano alle sedute della Consulta, pur non facendone parte, un rappresentante di ANCI Lombardia e un rappresentante dell'Unione province lombarde (UPL).
6. Ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessati in relazione agli argomenti da trattare. Ai lavori possono altresì partecipare altri soggetti, su invito del coordinatore.
7. La composizione della Consulta si rinnova ogni cinque anni con le stesse modalità di cui al comma 4.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 4 e verificata l'insussistenza nei confronti dei nominativi designati di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso, provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce, sentiti i rappresentanti delle comunità di cui al comma 3, le modalità di funzionamento.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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