Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 6
(Modifiche agli articoli 2, 3, 5 e introduzione degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 35/2017)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 2è inserito il seguente:
'1 bis. Le fattorie sociali si distinguono in fattorie sociali inclusive e fattorie sociali erogative a seconda che svolgano le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), o le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).';
b) la rubrica dell'articolo 3è sostituita dalla seguente: 'Ambiti di attività e modalità operative';
c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 la parola 'agritata' è soppressa;
d) la rubrica dell'articolo 5è sostituita dalla seguente: 'Registro, rete delle fattorie sociali, formazione degli operatori e contrassegno identificativo';
e) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente: 'Il registro è costantemente aggiornato a seguito di ogni accreditamento e pubblicato sul portale della Regione.';
f) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Per presentare domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione. Per le fattorie sociali erogative sono altresì richiesti il certificato comprovante la connessione dell'attività agricola rispetto a quella sociale e l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici. Per lo svolgimento delle attività di agri-nidi e agri-asili non è necessaria la frequenza del corso di cui al primo periodo, ma trovano applicazione le specifiche normative di settore.
1 ter. Le fattorie sociali si dotano, per fini promozionali, di un contrassegno identificativo avente le caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.';
g) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 le parole 'da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge' sono soppresse e dopo le parole 'tenendo conto' sono inserite le seguenti: 'dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550,';
h) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5è sostituito dal seguente: 'Con il medesimo regolamento sono definiti anche le modalità per lo svolgimento dell'attività e i relativi obblighi, nonché le modalità di tenuta del registro delle fattorie sociali, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo.';
i) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'Art. 7 bis
(Controlli)
1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività di fattoria sociale, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi alle attività stesse.
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede la fattoria sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7 ter
(Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 162 della l.r. 31/2008, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 chi esercita l'attività di fattoria sociale in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento specificati nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a 1.000 chi non rispetta gli obblighi definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.'.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2017, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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