Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 9
1. All'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, di conservazione e di complessità gestionale, la Giunta regionale, per le riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), ha facoltà, con propria deliberazione, di designare il direttore dell'ente gestore, dandone comunicazione al rispettivo presidente del consiglio di gestione.
Il presidente del consiglio di gestione provvede al conferimento della nomina, sentito il consiglio di gestione.
Col conferimento dell'incarico di cui al precedente periodo, si intende automaticamente:
a) risolto il rapporto con il direttore della riserva uscente, che resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore;
b) adeguato allo statuto della riserva.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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