Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 2 bis della l.r. 10/2004)
1. L'articolo 2 bis della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere) è sostituito dal seguente:
'Art. 2 bis
(Giornata regionale della sicurezza stradale)
1. A partire dall'anno 2020, nel mese di novembre, in cui ricorre la Giornata mondiale delle vittime della strada, si celebra la Giornata regionale della sicurezza stradale, istituita in via permanente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.
2. A partire dall'anno 2020, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare, nello stesso mese indicato al comma 1, ad agenti e militari delle Forza dell'Ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, e a operatori delle pubbliche assistenze di Regione Lombardia, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale, nonché alle iniziative più efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione del riconoscimento di cui al comma 2.'.
1 bis. Alle spese per l'attuazione del presente articolo, previste in euro 175,00 annui e rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse annualmente stanziate a valere sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' , programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.(10)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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