Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 10
(Modifica degli articoli 22 bis e 22 ter della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 22 bis dopo le parole 'per l'elezione dei componenti' è inserita la seguente: 'elettivi' e le parole 'previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione' sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 22 ter è sostituito dai seguenti: 'Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale; i restanti membri sono eletti dalla comunità del parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco.';
c) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 22 ter è sostituita dalla seguente:
'b) l'elezione e la revoca dei componenti il consiglio di gestione, ad eccezione del membro nominato dalla Giunta regionale;';
d) al comma 7 dell'articolo 22 ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'La Giunta regionale può differenziare i limiti massimi per la determinazione dell'indennità per i membri del consiglio di gestione in funzione degli ambiti di competenza di ciascun componente.' ;
e) al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 22 ter dopo la parola 'eletti' sono inserite le seguenti: 'o nominati'.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai rinnovi dei consigli di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all'articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti dei parchi regionali e delle riserve naturali interessati si intendono automaticamente adeguati, riguardo alla composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1.
NOTE:
6. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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