Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 12
(Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. In relazione all'articolo 54 del disegno di legge recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022', a decorrere dal l ° marzo 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Conseguentemente è incrementata per l'anno 2020 di euro 54.000.000,00 la missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, alla cui copertura finanziaria si provvede con il corrispondente aumento del titolo 3 'Entrate extra-tributarie' tipologia 0500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi