Legge Regionale 21 febbraio 2020 , n. 3

Istituzione della Giornata regionale per le Montagne

(BURL n. 9 suppl del 25 Febbraio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-02-21;3

Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Alle spese previste dalla presente legge, quantificate in euro 30.000,00 annui, si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e successivi.
1 bis. A decorrere dall’esercizio 2024 le spese di cui al comma 1 sono quantificate in euro 60.000,00 annui e vi si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026, stanziate con legge di approvazione di bilancio 2024-2026 e successivi, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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