Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 14
(Criteri di valutazione per l'assegnazione)
1. Ai fini dell'assegnazione della concessione, l'amministrazione competente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:
a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 20, posto a base di gara;
b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 16, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 17 e 18;
d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
d1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
d2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
d3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 19, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.
2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 20.
3. Con la deliberazione di cui all'articolo 11, comma 3, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub-punteggi.
4. La Regione può decidere di non procedere all'assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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