Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 20
(Canone di concessione per grandi derivazioni idroelettriche)
1. A decorrere dall'anno 2021, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/2019, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003, nonché gli operatori che, al di fuori di tali casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.
2. La componente fissa è quantificata, in coerenza con l'articolo 12, comma, 1-septies, del d.lgs. 79/1999, in un importo pari a 35,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale della somma dei prodotti, per ogni ora dell'anno solare, tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete, al netto dell'energia fornita gratuitamente alla Regione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020), e il corrispondente prezzo zonale orario. La percentuale del ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con la deliberazione di cui al precedente periodo la Giunta regionale definisce, altresì, la modalità di scorporo dell'energia fornita gratuitamente, ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 23/2019, dalla quantificazione del ricavo che concorre alla determinazione della componente variabile del canone.
4. Nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni da effettuarsi sulla base delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'offerta economica sul canone di cui al comma 1è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.
6. La componente fissa del canone di cui al comma 2è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
7. La componente variabile del canone di cui al comma 3è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.(17)
8. Per le grandi derivazioni idroelettriche regolate da accordi internazionali, le cui officine di produzione elettrica sono situate al di fuori del territorio nazionale, l'applicazione della componente variabile del canone di cui al comma 3è subordinata alla definizione di specifici accordi tra gli Stati interessati.
9. La Giunta regionale può richiedere, ove necessario, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione di dati anche per finalità diverse da quelle correlate all'applicazione della parte variabile del canone. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 3, può definire le modalità di utilizzo dei dati di energia prodotta ai fini dell'applicazione della parte variabile del canone nei casi in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari.
10. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008), la Giunta regionale assegna, dall'annualità 2022, alle province e alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, entro il 31 ottobre di ogni anno, almeno l'80 per cento del canone introitato nell'anno precedente per effetto della presente legge. L'assegnazione in una percentuale superiore all'80 per cento, eventualmente deliberata dalla Giunta regionale, trova applicazione nell'esercizio finanziario regionale successivo a quello in corso alla data di approvazione della stessa deliberazione. Le somme assegnate alle province e alla Città metropolitana di Milano possono essere utilizzate da tali enti entro il limite di euro 500.000,00 anche per spese correnti; l'eventuale eccedenza rispetto a tale limite e fino a concorrenza delle somme complessivamente da assegnare è destinata a investimenti secondo un programma concordato tra la Regione e ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano, sentiti gli enti locali interessati, anche mediante specifico strumento di programmazione negoziata.
11. Le somme per spese correnti e investimenti assegnate ai sensi del comma 10 sono finalizzate a servizi, opere e interventi riguardanti i territori inclusi nel perimetro dei consorzi dei bacini imbriferi montani, ove esistenti, interessati dalle grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui alla presente legge.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge.
13. Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore all'1,5 per cento degli introiti, derivanti dall'assegnazione delle concessioni effettuata ai sensi della presente legge, destinata al finanziamento delle misure del piano di tutela delle acque, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, nonché dei piani regionali in materia di energia e clima.
NOTE:
17. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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