Legge Regionale 8 aprile 2020 , n. 5

Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

(BURL n. 15, suppl. del 10 Aprile 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-04-08;5

Art. 22
(Decadenza della concessione)
1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933, all'articolo 6, commi 10 e 11, della l.r. 10/2009 e all'articolo 37 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26); il bando può stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.
2. La concessione può, altresì, cessare in presenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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