Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 13
(Nuove disposizioni per la regolarizzazione di opere e occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio idrico fluviale. Modifiche agli articoli 9 e 13 della l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 9 le parole 'da applicare per il reticolo principale e minore' sono sostituite dalle seguenti: 'da applicare, anche con facoltà di differenziare a seconda della tipologia di reticolo, per il reticolo principale e minore';
b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 le parole 'entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 31 dicembre 2023';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 13è inserito il seguente:
'1 bis. Fermo restando quanto consentito entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, ai fini della presentazione della richiesta di regolarizzazione, da parte dell'occupante senza titolo concessorio delle aree del demanio idrico fluviale di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 2 aprile 2026, l'indennità di occupazione è stabilita, senza applicazione della sanzione prevista all'articolo 5 della l.r. 10/2009 e con facoltà di rateizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di sette annualità, incrementato del dieci per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo settennato di relativa occupazione senza titolo. Il pagamento dell'indennità di occupazione, in ogni caso:
a) non ha effetti sananti l'esistenza delle opere e dei manufatti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione;
b) non comporta la regolarizzazione di opere e occupazioni incompatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area.';
d) al comma 2 dell'articolo 13 le parole 'di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 1 bis' e dopo le parole 'e i comuni' sono inserite le seguenti: ', anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative oppure anche mediante convenzioni con i consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 80, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'.
2. La modifica dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 4/2016, prevista dal presente articolo, è applicabile dalla prima rideterminazione della misura dei canoni, effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disciplina di cui all'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 4/2016, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti di rilascio delle concessioni di polizia idraulica, in essere alla data del 2 aprile 2026, con richiesta di regolarizzazione presentata all'ente competente entro i termini di cui allo stesso comma 1 bis.
4. La facoltà, per i comuni, di avvalersi del supporto delle forme associative, delle organizzazioni rappresentative o dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 4/2016, come modificata dal presente articolo, si applica anche ai procedimenti di regolarizzazione, di cui allo stesso comma 2, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
14. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2016, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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