Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 14
(Modifica agli articoli 42 e 60 della l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 bis dell'articolo 42 è inserito il seguente:
'6 bis 1. I proprietari, i gestori e i concessionari delle opere d'arte viarie quali, a titolo esemplificativo, ponti, viadotti, gallerie, e dei passaggi a livello, che interferiscono con la rete stradale regionale, interessata dal transito di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, trasmettono entro il 31 dicembre 2020 alla Città metropolitana o alla provincia sul cui territorio insiste l'opera d'arte viaria o il passaggio a livello, le indicazioni di percorribilità e le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, secondo le tipologie di veicoli e di trasporti definite nelle linee guida adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1. Affinché sia garantita l'attualità delle suddette indicazioni e informazioni, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a comunicare immediatamente eventuali aggiornamenti alla Città metropolitana o alla provincia territorialmente competente.';
b) dopo il comma 4 dell'articolo 60 è inserito il seguente:
'4 bis. Il termine di cui al comma 4 è prorogato di diciotto mesi.'.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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