Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 23
(Disposizioni relative ai ticket sanitari)
1. È differito al 31 dicembre 2020 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
2. È differito al 31 dicembre 2020 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
3. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2020, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2020, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza - ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2021. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2021.
5. I soggetti cui siano notificati, entro il 31 dicembre 2020, le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 giugno 2021, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.
6. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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