Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

Art. 15
(Modifiche alla l.r. 16/2007)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 158 le parole 'provincia di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'Città metropolitana di Milano';
b) la rubrica dell'articolo 159 è sostituita dalla seguente: 'Funzioni del consiglio metropolitano';
c) al comma 1 dell'articolo 159 la parola 'provinciale' è sostituita dalla seguente: 'metropolitano' e dopo le parole 'del consiglio direttivo' sono aggiunte le seguenti: ', con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale, nonché del direttore del parco che viene nominato d'intesa con la Giunta regionale senza ulteriori oneri a carico di Regione,';
d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 159 la parola 'provinciale' è sostituita dalla seguente: 'metropolitano';
e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 159 la parola 'provincia' è sostituita dalle seguenti: 'Città metropolitana di Milano';
f) alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 159 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'd'intesa con la Giunta regionale';
g) al comma 3 dell'articolo 159 la parola 'provinciale' è sostituita dalla seguente: 'metropolitano';
h) al comma 1 dell'articolo 160 la parola 'dieci' è sostituita dalla seguente: 'undici' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di parità, prevale il voto del presidente.';
i) al comma 2 dell'articolo 160 le parole 'Presidente della provincia di Milano o dall'assessore delegato' sono sostituite dalle seguenti: 'sindaco metropolitano o dal consigliere delegato';
j) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 160 le parole 'tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'tre consiglieri metropolitani eletti dal consiglio metropolitano';
k) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 160 è inserita la seguente:
'd bis) un membro nominato dalla Giunta regionale scelto tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco.';
l) al comma 5 dell'articolo 160 le parole 'alla lett. d)' sono sostituite dalle seguenti: 'alle lett. d) e d bis)';
m) al comma 6 dell'articolo 160 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
n) al comma 1 dell'articolo 161 le parole 'presidente della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'sindaco metropolitano' e le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
o) al comma 2 dell'articolo 161 dopo le parole 'lett. d) dell'articolo 160' sono inserite le seguenti: 'e la nomina di cui alla lett. d bis) del medesimo comma', le parole 'alla presidenza del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'al sindaco metropolitano', dopo le parole 'di cui all'articolo 165' sono inserite le seguenti: ', nonché dalla Giunta regionale,' e le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
p) al comma 3 dell'articolo 161 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale';
q) al comma 4 dell'articolo 161 le parole 'In caso di cessazione dalla carica del presidente o dei consiglieri provinciali, il consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'In caso di cessazione dalla carica del sindaco metropolitano o dei consiglieri metropolitani, il consiglio metropolitano';
r) al comma 5 dell'articolo 161 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
s) dopo il comma 5 dell'art. 161 è inserito il seguente:
'5 bis. In caso di cessazione dell'incarico del membro di cui alla lett. d bis) del comma 3 dell'articolo 160, la Giunta regionale provvede a una nuova nomina entro i successivi sessanta giorni.';
t) al comma 2 dell'articolo 162 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
u) al comma 1 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
v) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
w) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
x) al comma 3 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano'.
2. In fase di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del proprio rappresentante di cui all'articolo 160, comma 3, lett. d bis), della l.r. 16/2007, come modificata dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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