Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 13
(Riduzione per gli anni 2020 e 2021 dei canoni di concessione demaniale a sostegno delle attività economiche e turistico-ricettive)(12)
1. Al fine di sostenere le attività economiche e turistico-ricettive colpite dalla crisi dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, i canoni di concessione demaniale previsti dalle tabelle A, B, C ed E, di cui all'allegato II del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione (articoli 50 e 52, l.r. 6/2012)), sono ridotti per gli anni 2020 e 2021 del trenta per cento per le categorie di concessionari 'imprese con finalità turistiche', 'operatori di aziende ricettive all'aria aperta', 'strutture alberghiere', 'attività di somministrazione di cibi e bevande', 'cantiere nautico' e 'operatore nautico'.(13)
2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1è comunque fatta salva l'applicazione del canone minimo previsto dalle tabelle di cui al medesimo comma 1.
3. Gli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) e dall'articolo 8, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), sono autorizzati a trattenere la quota dei canoni di concessione demaniale di spettanza regionale derivante dall'applicazione della riduzione di cui al comma 1.
3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini per la qualificazione e l’inquadramento della misura di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).(14)
4. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 relativi al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 3.0100 'Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni', stimati per l'anno 2020 in euro 600.000,00 e per l'anno 2021 in euro 900.000,00, si fa fronte con una corrispondente riduzione delle spese di cui alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', come riportato nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazioni di spese' (Allegato 3).
NOTE:
12. La rubrica è stata sostituita dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi