Legge Regionale 7 agosto 2020 , n. 18

Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33 suppl del 11 Agosto 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-08-07;18

Art. 15
(Modalità di finanziamento degli interventi sostitutivi delle autorità competenti e indirizzi tecnico-amministrativi relativi alle discariche. Modifiche alla l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
'3 ter. Ai comuni spettano, altresì:
a) le funzioni amministrative relative alle discariche abusive, anche derivanti dall'applicazione delle sentenze di cui all'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006, e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse;
b) le procedure amministrative per la messa in sicurezza e il ripristino delle discariche ante-norma e gli eventuali interventi in sostituzione del soggetto obbligato, in caso di necessità, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, effettuati ai sensi dell'articolo 17 ter, ferme restando, in caso di bonifica, le competenze di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.';
b) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b bis) del comma 1 le parole 'gestione post-operativa delle discariche cessate' sono sostituite dalle seguenti: 'gestione post-operativa delle discariche';
2) dopo la lettera b bis) del comma 1 è inserita la seguente:
'b bis 1) le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 relative alle discariche cessate e gli eventuali interventi in sostituzione del gestore o del soggetto obbligato, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 17 ter, e con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, ferme restando le competenze in materia di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006; la provincia assicura, altresì, il coordinamento dei procedimenti ai sensi del Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 e di quelli, eventuali, effettuati ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006, anche mediante ricorso alla conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);';
c) all'articolo 17 bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo del comma 1 le parole 'E' fatta salva' sono sostituite dalle seguenti: 'Sono fatte salve l'escussione delle garanzie finanziarie e';
2) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Le misure di prevenzione e precauzione di cui al presente articolo non si applicano alle discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, per le quali si applicano i disposti di cui all'articolo 17 ter.';
3) al comma 3, le parole 'misure necessarie per la prevenzione del pericolo' sono sostituite dalle seguenti: 'misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi di cui al comma 1';
4) dopo il comma 5è inserito il seguente:
'5 bis. Sono ammesse a finanziamento regionale le spese omnicomprensive, sostenute dalle autorità competenti, relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, secondo modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 4.';
d) dopo l'articolo 17 bis è inserito il seguente:
'Art. 17 ter
(Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata)
1. Le disposizioni del presente articolo definiscono la disciplina tecnico-operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di 'chi inquina paga', di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 241/1990.

2. Ai fini della presente legge e delle relative disposizioni attuative, si definiscono:
a) discarica ante-norma: discarica avviata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) e soggetta a denuncia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, della stessa l.r. 94/1980; non rientrano nei casi di cui alla presente lettera le discariche definite alla lettera b) già oggetto di denuncia e successivamente autorizzate;
b) discarica cessata: discarica autorizzata ai sensi della l.r. 94/1980, i cui conferimenti di rifiuti sono terminati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
c) discarica in gestione operativa o in gestione post-operativa: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del d.lgs. 36/2003, per la quale sono in corso le rispettive fasi, come definite all'articolo 13 dello stesso d.lgs. 36/2003;
d) discarica con gestione post-operativa terminata: discarica autorizzata o adeguata ai sensi del d.lgs. 36/2003, per la quale l'autorità competente ha accertato la fine della gestione post-operativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello stesso d.lgs. 36/2003;
e) discarica abusiva: discarica realizzata o anche gestita, dopo l'entrata in vigore della l.r. 94/1980, in assenza di autorizzazione, alla quale si applica l'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

3. I depositi anteriori al termine previsto per la denuncia di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 94/1980 sono da considerarsi analoghi ai riporti, fatta salva la possibilità di assimilarli a discariche ante-norma laddove la quantità o anche le caratteristiche dei rifiuti depositati siano tali da richiedere un intervento a tutela della salute e dell'ambiente. L'assimilazione di cui al precedente periodo può essere richiesta alla Regione dall'ARPA o dalla Provincia, illustrando le motivazioni di tale necessità, in base a quanto previsto al presente comma. La direzione regionale competente si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, sentito il comune e i proprietari dell'area interessati, secondo criteri e modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 4.

4. Per le discariche ante-norma, cessate, abusive e in gestione operativa o post-operativa, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali', stabilisce, secondo i principi e le finalità di cui al comma 1:
a) indirizzi tecnico-amministrativi e procedure per il coordinamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1, con particolare riferimento all'applicazione della disciplina dei rifiuti e delle bonifiche, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza, evitando duplicazioni negli adempimenti e incertezze riguardo alle competenze e alle procedure da seguire;
b) indicazioni tecniche sulle modalità di intervento, qualora necessario per la presenza di contaminazione di matrici ambientali o per motivi di sicurezza e tutela della salute o per situazioni di degrado o per la realizzazione di opere o progetti sulla porzione di territorio interessata;
c) indicazioni sui possibili utilizzi delle aree interessate e su eventuali limitazioni e prescrizioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità per l'accertamento, da parte dell'autorità competente, della fine della gestione post-operativa ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. 36/2003, nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale. La deliberazione di cui al precedente periodo può stabilire, altresì, limitazioni per l'utilizzo delle aree sede di discariche con gestione post-operativa terminata.

6. In caso di inosservanza, da parte del soggetto responsabile di una discarica ante-norma, cessata, in gestione operativa o in gestione post-operativa, a quanto disposto dall'autorità competente di cui agli articoli 15 e 16 e in assenza di soggetti interessati a eseguire gli interventi necessari, l'autorità competente interviene in sostituzione, assicurando gli adempimenti necessari alla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dell'incolumità pubblica, previa escussione delle garanzie finanziarie, laddove esistenti, e fatte salve l'adozione di misure preliminari, quali provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, e le procedure di rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente comma l'autorità competente può avvalersi, previo accordo, di altri enti territoriali interessati, nonché di enti o società del sistema regionale, nel rispetto della disciplina in materia di affidamenti pubblici.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, ad eccezione dell'escussione della garanzia finanziaria, anche in presenza di discariche abusive, qualora non intervenga il soggetto responsabile, fatti salvi gli ulteriori obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi disposti dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

8. La Regione può finanziare gli interventi eseguiti o da eseguire d'ufficio, da parte dell'autorità competente ai sensi dei commi 6 e 7, anche comprensivi delle fasi di progettazione degli stessi, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare, sulla base dei rischi o dell'inquinamento in atto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali'.

9. Sono ammesse al finanziamento anche le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale per l'esercizio della rivalsa nei confronti del gestore di cui al d.lgs. 36/2003 o del soggetto obbligato di cui al d.lgs. 152/2006, nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, con modalità e criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 8.

10. Le province effettuano il censimento delle discariche ante-norma e cessate secondo le modalità previste dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti, con la finalità di assicurare la corretta gestione del territorio nel quale insistono e di programmare gli eventuali finanziamenti di cui ai commi 8 e 9.'.
2. In applicazione dell'articolo 17 ter della l.r. 26/2003, come introdotto al comma 1, lettera d), del presente articolo, in fase di prima applicazione per ciascun anno del biennio 2021-2022 sono autorizzate spese per euro 1.000.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e spese per euro 100.000,00 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
3. Alle maggiori spese di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio recate dalla presente legge con le riduzioni di spesa riportate nella sezione a) 'Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie' della tabella 2 'Variazione di spese' (Allegato 3); alle spese per gli anni successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. Ogni richiamo alle province contenuto nelle disposizioni della l.r. 26/2003, come modificata al comma 1 del presente articolo, deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.
5. Fatti salvi i finanziamenti regionali già erogati per la realizzazione degli interventi, per le discariche ante-norma, cessate, abusive ed in gestione operativa o post-operativa le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno dall'approvazione della relativa deliberazione, agli indirizzi e alle indicazioni previste al comma 4 dell'articolo 17 ter della l.r. 26/2003, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.
6. La modifica della disciplina delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17 bis della l.r. 26/2003, disposta al comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai procedimenti avviati dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 bis dello stesso articolo 17 bis della l.r. 26/2003, come modificata dalla presente legge.
NOTE:
16. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi